Quesito: “si commette reato acquistando farmaci illegali online?”.
Innanzitutto occorre precisare che in Italia è vietato vendere o acquistare medicinali senza prescrizione medica. La legge (art. 147 del d.lgs. n. 219/2006) punisce, inoltre, chiunque importa nel territorio nazionale medicinali senza essere in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). La pena prevista oscilla fra un minimo di sei mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda e un massimo di un anno di arresto e 100.000 euro di ammenda.
Tuttavia, la citata legge non vieta espressamente l’acquisto, ma solo la vendita: in ogni comma del predetto articolo, è espressamente riportato che le pene previste puniscono chiunque importi nel territorio nazionale medicinali farmacologicamente attivi senza autorizzazione rilasciata dall’AIFA, ed altresì il titolare dell’impresa che li produce, non invece l’acquirente che acquista il farmaco online.
Inoltre, la normativa di molti stati dell’Unione Europea permette l’acquisto di farmaci oline, e, secondo la legge Italiana, l’acquisto su internet dovrebbe comportare l’applicazione della disciplina del paese estero, in accordo col principio civilistico secondo il quale al contratto si applica la normativa del Paese dove lo stesso è stato concluso (quindi, quello del sito estero che riceve la conferma dell’ordine); se i farmaci sono venduti regolarmente in un paese europeo significa che hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni, perciò considerati originali e non contraffatti secondo le disposizioni dell’Oms.
La questione si complica, tuttavia, se si pone l’attenzione sul fatto che ogni acquisto, sebbene possa essere considerato legale, possa incorrere, all’atto della consegna, nel reato di “importazione di medicinali senza prescritta autorizzazione”, stabilito dalla normativa che prevede, come previamente riportato, l’applicazione di una pena molto severa. In tal caso però la giurisprudenza interessata dei casi di importazione dei farmaci online è orientata nel senso di escludere il reato quando l’acquisto è effettuato da privati per uso esclusivamente personale (Ordinanza del Tribunale Bari 30.1.2012; Sentenza del Tribunale di Genova 17.5.2010). Secondo le corti, infatti, la normativa sanziona i medicinali “destinati ad essere messi in commercio” sul suolo nazionale è indirizzata espressamente a coloro che acquistano i prodotti farmacologici per scopi industriali e commerciali e non già al singolo cittadino che acquista per uso personale. Ovviamente affinchè si possa considerare “l’uso personale”, è necessario che l’acquisto sia effettuato in quantità modeste e non devono ricorrere elementi che possano ricollegarlo ad un’attività di impresa destinata alla diffusione al pubblico dei medicinali importati.
Il predetto decreto legislativo n. 219/2006 è espressamente applicabile soltanto ai medicinali “destinati ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale”. Lo stesso decreto legge stabilisce poi che l’autorizzazione dell’AIFA possa essere rilasciata solo a chi disponga di “personale qualificato” e di “mezzi tecnico-industriali conformi”, lasciando intendere che queste norme siano dirette a chi acquista prodotti medicinali per fini industriali o commerciali e non anche al cittadino che non avrebbe in alcun caso la possibilità di reperire tale autorizzazione